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Attualità venerdì 27 maggio 2016 ore 15:24

Il market della discordia resta chiuso

Il Tar ha dato ragione al Comune di Prato confermando l'ordinanza del sindaco che ha disposto la chiusura del negozio in via Santa Margherita



PRATO — I sigilli restano. Il Tar si è pronunciato e i tanti cittadini che avevano segnalato la presenza di spaccio e criminalità in zona ora esultano. 

In sostanza il tribunale amministrativo ha confermato quanto disposto dal Sindaco Matteo Biffoni lo scorso 19 novembre quando il market fu chiuso dopo una lunga serie di controlli e ispezioni. 

Pochi giorni dopo l'ordinanza il titolare del market, Paul Osagie Egharevba, aveva fatto ricorso al tribunale amministrativo e aveva chiesto e ottenuto dal Tar la sospensiva. L 'attività era stata riaperta in via provvisoria fino al 2 gennaio 2016 in ragione, si leggeva nel decreto del tribunale, "dell’esistenza di tre bambini di tenera età i quali rischiano di rimane privi di mezzi di sostentamento per effetto di una immediata e prolungata chiusura dell’esercizio". 

Dopo il 2 gennaio però il negozio era stato richiuso in attesa della sentenza che è arrivata oggi e nella quale si riconoscono come valide le motivazioni alla base dell’ordinanza: “Appare di tutta evidenza come l’area in cui ha sede l’attività commerciale del ricorrente fosse caratterizzata, all’epoca dei fatti, da gravissimi fenomeni di degrado (si veda, al proposito, l’esauriente documentazione depositata in giudizio all’Amministrazione comunale resistente) che, almeno in parte, risultavano incentivati dalla plurima violazione della disciplina in materia di vendita di bevande alcoliche da parte del ricorrente – si legge nel testo della sentenza -; risulta, per di più, sostanzialmente indiscutibile come l’esercizio commerciale dello stesso fosse da considerarsi “abituale ritrovo di persone pregiudicate e/o socialmente pericolose, nonché abituale punto di appoggio per gli spacciatori di droga della zona”. 

Il Tar però non ha accettato la parte di ordinanza che imponeva la sospensione dell’esercizio su tutto il territorio comunale: “Non altrettanto è però possibile dire per l’ulteriore misura dell’inibizione dello stesso dall'esercizio di attività commerciali o di somministrazione nel territorio comunale per un periodo pari ad un anno con decorrenza dalla notifica del provvedimento".


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